Causa vinta

⚖️  Il Tribunale di Perugia con sentenza del 20.03.2024 conferma le ragioni creditorie del Service e rigetta le eccezioni del debitore;

✔️ Si ritiene realizzata la condizione di procedibilità del procedimento di mediazione anche con la dichiarazione di entrambe le parti (per il tramite del procuratore) di indisponibilità a proseguire oltre sin dal primo incontro;
✔️ Con il deposito degli estratti di conto corrente integrale il creditore comprova il proprio credito e la regolarità del rapporto se la parte debitrice, per contro, non svolge alcuna specifica contestazione in ordine agli importi indicati;
✔️ L’eventuale mancato invio degli estratti conto al correntista è irrilevante per il pagamento del saldo, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il debitore delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato;
✔️ Le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI ed i provvedimenti della Banca d’Italia non sono assoggettate al principio iura novit curia, applicabile invece agli atti normativi, per cui la parte interessata alla nullità delle fideiussioni omnibus fondata su tali provvedimenti deve procedere al relativo deposito, pena il rigetto delle censure.

La sentenza completa al link: 👉🏼 https://www.studiolegalefedele.net/contents/Sentenza_1380.pdf

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